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lunedì 3 novembre 2014

indeterminato, che dalle... anticipazioni doveva introdurre lo sgravio sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ridisegna diverse agevolazioni già previste in materia di contratti a tempo indeterminato.
Il disegno di legge delega sul Jobs Act, tra le deleghe che intende affidare al Governo, al comma 4 dell'articolo 1, prevede anche la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti.
La legge di Stabilità 2015, se da un lato, come vedremo, introduce un nuovo sgravio triennale per le assunzioni effettuate nel 2015, dall'altro elimina sia l'agevolazione per l'assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata, che l'incentivo annuale per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti d'apprendistato.
Se qualcuno pensava ad un rilancio delle assunzioni attraverso la riduzione del costo del lavoro, dovrà verificare se effettivamente le nuove agevolazioni risulteranno più favorevoli rispetto a quelle che dal 2015 saranno soppresse.
Incentivi assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata
Il primo riguarda la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dal 2015.
Si tratta della venticinquennale agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo.
Probabilmente la principale tra le misure agevolative a favore delle fasce deboli di lavoratori.
L'esonero, com'è noto, spetta in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, assistenziali nonché dei premi assicurativi dovuti all'INAIL, per un periodo di 36 mesi.
Nella aree svantaggiate, nonché per le imprese artigiane ovunque ubicate, l'esonero è totale.
Incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti
La seconda soppressione riguarda invece l'incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti.
Le trasformazioni al termine del periodo di formazione intervenute nel 2015 non consentiranno di usufruire dei benefici contributivi di cui all'articolo 7, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167.
Si tratta del prolungamento delle agevolazioni per gli apprendisti, introdotti con l'articolo 21, comma 6 della legge n. 56/1987.
Tale norma prevede che i benefici in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Tale previsione, è sopravvissuta nonostante la legge n. 56/1987 sia stata abrogata dal D. Lgs. n. 167/2011.
Il testo unico dell'apprendistato, infatti, ha comunque mantenuto in via transitoria i previgenti incentivi.
Tutti gli sforzi compiuti, da ultimo anche col D.L. n. 34/2014, per promuovere l'utilizzo dell'apprendistato e
soprattutto di stabilizzare i contratti in quanto considerati il principale canale di accesso dei giovani, rischiano pertanto di essere vanificati con l'eliminazione di tale incentivo.

CIRCOLARE SUL TFR IN BUSTA PAGA

Data l'estrema confusione sulle notizie relative alla possibilita' della corresponsione
del TfR in busta paga,spieghiamo cio' che risulta alla data attuale(30/10/2014)
cosa prevede il decreto Stabilita' 2015
La misura è sperimentale
Tornando alla legge di stabilità 2015, la disciplina proposta si presenta sperimentale e su base opzionale da
attivare da parte dei l...avoratori che intenderanno avvalersene.
L'avvio è previsto per i periodi di paga a decorrere dal mese di marzo 2015 e fino a tutto il mese di giugno 2018
La scelta spetta al lavoratore
Potranno scegliere se aderire a tale modalità di erogazione anticipata e mensile del TFR i lavoratori che, alla data della scelta, possano vantare almeno sei mesi di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro, derivante dal contratto in corso di svolgimento. Dunque non si tiene conto dei diversi rapporti di lavoro che abbiamo registrato soluzione di continuità.
I lavoratori dovranno tenere conto tuttavia che la loro scelta risulta irrevocabile e conseguentemente una volta manifestata tale volontà, sarà vincolante per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Obbittivo 1
Erogazione in busta paga
In buona sostanza fino al 30 giugno 2018 il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere mese per mese il TFR con la retribuzione del mese.
La corresponsione mensile riguarda anche la parte di TFR che in passato si era di destinare alla previdenza
complementare. Naturalmente tale scelta riguarderà esclusivamente la quota maturata dalla data di opzione per il TFR in busta paga e quindi, una volta esaurita la fase transitoria, le scelte pregresse saranno ripristinate.
Non sono soggetti a tale erogazione, invece, i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Tassazione ordinaria e esonero contributivo
Da un punto di vista operativo, il TFR mensilmente si cumulerà alle retribuzioni normalmente dovute per effetto della prestazione lavorativa resa ovvero per le assenze o altre causali che determinano il diritto alla retribuzione.
Cumulo che comporta l'assoggettamento a tassazione ordinaria; dunque non si applica il particolare regime
fiscale previsto per il TFR dal TUIR.
Ciò è espressamente previsto dall'articolo 6 del DDL che altrettanto chiaramente prevede invece l'esonero ai fini contributivi. Una puntualizzazione importante in quanto l’erogazione mensile avrebbe potuto comportare l’interpretazione che tale retribuzione venisse attratta dal punto di vista regolatorio, nell’imponibile.
TFR in busta paga effetti sul bonus IRPEF
Nessuna conseguenza invece per il trattamento di fine rapporto già maturato fino alla data della scelta del
lavoratore che pertanto rimarrà accantonato in azienda ovvero presso il Fondo di tesoreria costituito all'INPS.Conseguenze per le imprese
La procedura di erogazione mensile, è evidente che avrà incidenza sui flussi finanziari delle piccole imprese che finora, salvo i limitati casi in cui i lavoratori abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare,
accantonavano gli importi annualmente.
Si trattava di un accantonamento di fatto virtuale poiché l'erogazione avveniva generalmente al momento di cessazione del rapporto di lavoro e comunque la corresponsione di acconti era soggetta oltre che a specifiche ipotesi, a limiti numerici circa i lavoratori ai quali corrisponderli.
Per venire incontro a tali latenti criticità, il provvedimento prevede che i datori di lavoro che non intendono
corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di TFR, possono accedere ad un finanziamento
assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’INPS di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
Per l'accesso a tali finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore.
Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana.
È previsto che per tali finanziamenti, i tassi applicabili, comprensivi di ogni eventuale onere, non possono essere superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice civile.
In ogni caso, il comma 8 dell'articolo 6 della legge di stabilità 2015 prevede che un apposito DPCM, da adottarsi di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplini sia le modalità attuative dell'erogazione mensile del TFR, sia i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza.

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