Translate

lunedì 10 dicembre 2012

IL FONDO MALATTIA PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI



IL FUNZIONAMENTO
IL FONDO MALATTIA portieri rimborsa ai datori di lavoro l'indennità economica malattia che essi erogano ai propri dipendenti in caso di malattia. Il trasferimento del rischio economico connesso alla malattia in capo alla CASSA facilita l'applicazione, tra le parti, delle norme contrattuali sulla tutela della malattia nonchè il progressivo miglioramento delle stesse.
MISURA DELL'INDENNITÀ
Ai sensi del citato articolo Art.89 CCNL l'indennità economica di malattia spetta nelle seguenti misure:
  • fino al 20° giorno compreso (con esclusione delle giornate di carenza e di quelle di riposo settimanale)
    56% della retribuzione giornaliera media lorda con un minimo di 28 €;
  • dal 21° al 60° giorno compreso (con esclusione delle giornate di riposo settimanale)
    68% retribuzione giornaliera media lorda con un minimo di 31 €;
  • dal 61° al 180° giorno compreso (con esclusione delle giornate di riposo settimanale)
    73% retribuzione giornaliera media lorda con un minimo di 31 €.
TRATTAMENTO PRIMI 3 GIORNI: i giorni di carenza (giorni in cui l'indennità non spetta) sono calcolati in funzione della durata dell'evento. In particolare per eventi di durata continuativa fino a 14 giorni, il periodo di carenza è pari a 3 giorni; per gli eventi, invece, di durata continuativa superiore ai 14 giorni il periodo di carenza si azzera (=0).

TEMPO PARZIALE: Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale i minimi di cui sopra vengono proporzionalmente ridotti, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato.

MASSIMO RIMBORSABILE: Tali indennità sono corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
Il limite di 180 giorni non può comunque essere superato, nell'arco di un anno civile anche in caso di più eventi morbosi.
GLI ADEMPIMENTI
COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati al Fondo dal datore di lavoro tramite l’invio dell’apposito modulo (mod.MRD). Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni di dati (es. cessazione del rapporto di lavoro, cambio dell’amministratore).
TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì trasmettere l’informativa e la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili firmate dal dipendente (mod.Lp/A-B). Tali documenti sono indispensabili ai sensi del D.Lgs.196/03 sulla tutela della privacy.

I documenti di cui sopra devono essere inviati una sola volta al momento dell’adesione al Fondo e non in occasione di ciascuna singola richiesta di prestazione.
COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA: il datore di lavoro deve inviare al Fondo la certificazione medica con prognosi (certificato medico, certificato di ricovero/dimissione, referto del Pronto Soccorso ecc.) relativa alla malattia entro 3 giorni dalla ricezione della stessa. Da parte sua il dipendente ha l’obbligo di inviare al Fondo, direttamente o tramite il datore di lavoro, la corrispondente certificazione medica in copia completa di diagnosi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: al momento della richiesta il datore di lavoro deve inviare al Fondo il modulo MRR.81 con allegata la seguente documentazione, (qualora non ancora ricevuta dalla CASSA in sede di comunicazione evento):
  • certificazione medica come sopra specificato
  • (solo nei casi di ricovero) certificazione ospedaliera completa di diagnosi (es. certificato di dimissione con diagnosi, relazione di dimissione) ed eventuali certificati di continuazione convalescenza
  • (solo nei casi di infortunio) referto del Pronto Soccorso con unita idonea documentazione (es. verbale incidente, denuncia assicurativa) da dove sia possibile rilevare le modalità del trauma verificatosi;
  • copia ricevuta INPS denuncia contributiva mensile (Dm10 virtuale), con le relative ricevute di pagamento F24, dei 3 mesi antecedenti l'inizio dell'evento;
  • copia cedolini paga, firmati per ricevuta dal dipendente, relativi ai mesi interessati dal pagamento dell’indennità; eventuale copia cedolini paga relativi ai 6 mesi precedenti quello di inizio della malattia (da non inviare in caso la richiesta non superi i minimi di indennità stabiliti dall’Art.89 del CCNL).
    La cartella clinica deve essere inviata dal dipendente solo quando espressamente richiesta dal Fondo.
DECADENZA: il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall’inizio della malattia stessa (tardiva comunicazione). Il diritto al rimborso decade, altresì, nel caso in cui la documentazione come sopra indicata non pervenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia (tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamento della documentazione). Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso. (Art.19 Reg.)
LE PRESTAZIONI ACCESSORIE
IL RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI (Art.8.2 Reg.): Per la domanda di rimborso degli oneri previdenziali il datore di lavoro deve utilizzare il modulo MRR.82 ed allegare la seguente documentazione:
  • copia ricevuta INPS denuncia contributiva mensile (Dm10 virtuale) da dove risulti il pagamento degli oneri contributivi riferiti al periodo di malattia.
DECADENZA: si considerano decadute le pratiche non completate entro 1 anno dal termine della malattia.
L’INDENNITA’ DI RILASCIO ALLOGGIO (Art.8.3 Reg.): Per la domanda di rimborso indennità di rilascio alloggio il datore di lavoro deve utilizzare il modulo MRR.83. A tale modulo occorre allegare la seguente documentazione:
  • certificato di morte del dipendente;
  • stato di famiglia del dipendente;
  • copia ricevuta INPS denuncia contributiva mensile (Dm10 virtuale), con le relative ricevute di pagamento F24, dei 3 mesi precedenti il mese in cui è avvenuto il decesso;
  • fotocopia del documento comprovante l’avvenuto pagamento agli aventi diritto dell’indennità di rilascio alloggio (su modulo conforme contenente anche l’autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy);
  • dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale responsabilità, di aver corrisposto l’indennità in questione alle persone conviventi nell’alloggio rilasciato da almeno 6 mesi precedenti il decesso con piena manleva della Cassa Portieri al riguardo.
DECADENZA: si considerano decadute le pratiche non completate entro 3 mesi dalla data effettiva di rilascio alloggio.
LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Hanno diritto alle prestazioni della CASSA PORTIERI i datori di lavoro proprietari di fabbricati in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all’Art.6 del CCNL. Tale contributo viene versato mensilmente tramite denuncia contributiva mensile INPS (UNIEMENS) con le seguenti modalità:
Profilo lavoratorecodice UNIEMENSMisura (*)
A)-C)-D) W350 2,10%
B) W300 0,80%
(*) Note: calcolata sulla retribuzione lorda mensile del dipendente per 13 mensilità di cui 0,40% a carico del dipendente

Nessun commento:

Posta un commento