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sabato 10 maggio 2014

Effetto Renzi». Ma il bonus di 80 euro spetta anche al portiere condominale?

portiere condominiale

La circolare. Il 28 aprile 2014, dopo pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 66/2014, l'Agenzia dell'Entrate ha emesso la circolare n. 8/E.
La suddetta circolare fornisce le indicazioni per l'erogazione del cosiddetto bonus IRPEF, il credito disposto dall'art. 1 del decreto a favore di lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 26.000,00 €.
Innanzitutto, occorre precisare che per il riconoscimento del diritto al credito di cui all'art. 1 del decreto è essenziale verificare la sussistenza di tre presupposti connessi:
· alla tipologia di reddito prodotto;
· alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
· all'importo del reddito complessivo.
Dunque, il bonus potenzialmente spetta ai contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
· dai redditi di lavoro dipendente ex art. 49, c. 1, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.)
· e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, c. 1, T.U.I.R.
Circa la sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro ex art. 13, co. 1, T.U.I.R. (da ultimo modificato dall'art. 1, c. 127, della Legge di Stabilità 2014), per la determinazioni delle quali il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze: non rileva, ai fini del bonus, l'azzeramento dell'imposta per effetto di detrazioni diverse (come quelle per i carichi di famiglia ex art. 12 T.U.I.R.).
Quanto alla titolarità di un reddito complessivo, calcolato anche in questo caso al netto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, per l'anno d'imposta 2014, non deve essere superiore a 26.000,00.
In condominio. I soggetti tenuti al riconoscimento del credito sono i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del d.P.R. n. 600/1973, tra cui appunto il condominio.
Lo chiarisce, appunto, la suddetta circolare che elenca proprio il condominio tra i sostituti d'imposta che dovranno eseguire il rimborso, semplicemente versando minori trattenute nelle buste paga da maggio a dicembre.
Il condominio, infatti, è un sostituto d'imposta cioè è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi anche a titolo di acconto, in luogo di altri soggetti, con obbligo di rivalsa; è tenuto, altresì, a rilasciare ai percipienti la relativa certificazione nonché a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta.
Ciò si verifica in caso di pagamento di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile (o all'addetto alle pulizie), se quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente. (Il condominio può assumere il portiere anche senza "passare" dall'amministratore?)
Occorre ricordare poi che la circolare del Ministero delle Finanze n. 204/E del 6 novembre 2000, ha evidenziato che il d.P.R. n. 600/73, individua quale sostituto d'imposta il condominio e non l'amministratore di condominio.
Modalità di erogazione del bonus. Circa la determinazione e l'erogazione del credito, la Circolare chiarisce che il credito va riconosciuto dai sostituti d'imposta agli aventi diritto "in via automatica", in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
Dunque, il bonus Irpef sarà erogato direttamente in busta paga dai datori di lavoro a chi guadagna fino a 26mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Occorre ricordare che l'importo del credito è pari complessivamente a 640,00€, cioè a 80,00€ mensili a partire da maggio, per i redditi fino a 24.000,00€, mentre si riduce gradualmente per i redditi superiori ai 24.000,00€ e fino a 26.000,00€.
L'erogazione deve avvenire a partire dalle retribuzioni nel mese di maggio: nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile "per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014".
I lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere il bonus, ma che non hanno un sostituto d'imposta, ad es. perché il rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, invece, dovranno richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014 e potranno utilizzarlo in compensazione oppure richiederlo a rimborso.
La Circolare chiarisce, infine, che le somme relative al credito non sono imponibili ai fini IRPEF per il soggetto percipiente, né incidono sul calcolo dell'IRAP dei soggetti eroganti.
Inoltre, è importante rammentare che i contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26.000,00 € per via di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta, devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga

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