Art. 7 - Compiti del portiere
Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il
proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al
regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere: all’accurata pulizia
dell’androne, delle scale, dei cortili , degli altri locali comuni accessori e
delle cabine dell’acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell’uso
del telefono e dell’ascensore alla sostituzione di lampade elettriche; al funzionamento dell’impianto
centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi
egli sia incaricato e purche’ a cio’ sia abilitato: nonche’ a tutte le altre prestazioni inerenti allo
stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. Al portiere puo’
essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali: in tal caso
gli e’ dovuta l’indennita’ prevista dalle tabelle A e B, fatte salve le condizioni di miglior favore in
atto. Il portiere e’ tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a
proprie spese ed averne cura nell’uso.
II portiere, inoltre, e’ tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal
proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorita’
riguardo al funzionamento degli ascensori.
Il portiere non e’ tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in
conformita’ del presente contratto.
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