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venerdì 5 aprile 2013

Art. 7 - Compiti del portiere

Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il

proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al

regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere: all’accurata pulizia

dell’androne, delle scale, dei cortili , degli altri locali comuni accessori e

delle cabine dell’acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell’uso

del telefono e dell’ascensore alla sostituzione di lampade elettriche; al funzionamento dell’impianto

centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi

egli sia incaricato e purche’ a cio’ sia abilitato: nonche’ a tutte le altre prestazioni inerenti allo

stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. Al portiere puo’

essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali: in tal caso

gli e’ dovuta l’indennita’ prevista dalle tabelle A e B, fatte salve le condizioni di miglior favore in

atto. Il portiere e’ tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a

proprie spese ed averne cura nell’uso.

II portiere, inoltre, e’ tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal

proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorita’

riguardo al funzionamento degli ascensori.

Il portiere non e’ tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in

conformita’ del presente contratto.

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