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venerdì 8 marzo 2013

cassa portiere

 Corso Trieste 10 - 00198 ROMA -
CASSA PORTIERI - Ente paritetico costituito da CONFEDILIZIA e da FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

sito internet WWW.CASSAPORTIERI.IT
 La CASSA PORTIERI gestisce i trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie, a favore dei portieri e degli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti alla assistenza e previdenza obbligatorie.
IL FONDO DI MALATTIA
I datori di lavoro proprietari di fabbricati sono tenuti ad erogare, ai sensi dell’art. 89 CCNL, ai propri dipendenti portieri ed impiegati, di cui ai profili professionali a), c) e d) dell’art.17 del CCNL stesso, l’indennità economica in caso di malattia. Il Fondo di malattia della Cassa Portieri rimborsa ai datori di lavoro tale indennità secondo le seguenti modalità.
MISURA DEL RIMBORSO
Il Fondo rimborsa le indennità di malattia nella misura percentuale stabilita dal vigente CCNL, con esclusione dei giorni di malattia (c.d. carenza) nei nuovi limiti previsti dal CCNL e della giornata di riposo settimanale. Per i lavoratori a tempo parziale le indennit� stabilite all'art. 89 CCNL devono essere proporzionalmente ridotte sulla base dell’effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. Non sono inoltre rimborsabili le indennità maturate nei primi 3 mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.
LIMITI TEMPORALI
Il periodo massimo rimborsabile è pari a 180 giornate di assenza per ciascun anno civile per tale intendendosi quello che va dal 1/1 al 31/12 di ciascun anno.
 
ESCLUSIONI
Il rimborso non spetta quando l’assenza è dovuta ad infortunio in ambiente di lavoro. In questo caso sussiste, infatti, la tutela assicurativa pubblica. Il rimborso non spetta, altresì, quando l’assenza è determinata da uno degli eventi indicati nel Regolamento.
 

DECADENZA
Il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso qualora entro un anno dalla data di fine malattia non effettui la richiesta oppure se, sempre entro il termine di 1 anno, non pervenga al Fondo la apposita documentazione. Il datore di lavoro decade, altresì, dal diritto al rimborso nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall'inizio della stessa.

 
CONDIZIONI
Il rimborso delle indennità di malattia è corrisposto ai datori di lavoro secondo le regole previste dal regolamento del Fondo ai datori di lavoro in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del CCNL.
L’ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONTRIBUTO DI INVALIDITA'
Contributo annuale di � 1.291,14 (per coniuge e/o ascendenti di 1� grado) o di � 2.000,00  (per figli) in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per ogni figlio, coniuge o familiare di 1° grado a carico portatore di invalidità non inferiore al 70%.
CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE
Contributo fino ad un massimo di � 400,00 nel biennio, in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati con et� superiore ai 40 anni, iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, quale quota rimborso spese sostenute per l�effettuazione di accertamenti sanitari del proprio stato di salute. Tale rimborso viene concesso, una tantum, per accertamenti avvenuti nel biennio 2008/2009 e in ciascuno dei bienni successivi. Del predetto rimborso biennale � 100,00  possono essere rimborsati per l�acquisto di occhiali da vista o lenti da vista a seguito di specifica prescrizione medica rilasciata nell�anno di acquisto. Quest�ultimo rimborso potr� aver luogo una sola volta per ogni quadriennio.
 
CONTRIBUTO PER NASCITA Contributo una tantum di � 1.000,00 in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per ogni figlio nato negli anni di vigenza del CCNL.


CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE
Contributo di € 258,23 in favore degli eredi diretti (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta) conviventi con dipendenti da proprietari di fabbricati, iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, deceduti in costanza del rapporto di lavoro negli anni di vigenza del CCNL.

I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI
Le procedure operative, la modulistica e tutte le informazioni utili riguardanti la Cassa sono illustrate nel “notiziario della Cassa Portieri”, inviato a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti iscritti e reperibili sul sito internet www.cassaportieri.it. La Cassa mette inoltre gratuitamente a disposizione degli utilizzatori interessati un apposito software per la gestione delle pratiche. Sia il Notiziario che il software possono essere in qualunque momento richiesti contattando gli uffici ai numeri indicati.

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